10 Gennaio 2015
10 Gennaio 2015,
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La legge di stabilità per il 2015 ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile anche ad una serie di prestazioni di servizi di comune diffusione quali


Reverse Charge (inversione contabile).

Il Reverse Charge nei subappalti in edilizia trova applicazione dall’1.1.2007, fino al 31/12/2014 tale meccanismo si applicava solo alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione
o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Come già anticipato nella informativa dello Studio di fine anno, la legge di stabilità per il 2015 estende il meccanismo anche ad una serie di prestazioni di servizi di comune diffusione: si tratta delle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Questi servizi vengono indicati in una apposita nuova voce, la a-ter), del sesto comma, dell’articolo 17 della legge Iva, e non all’interno della lettera a) che già disciplina il regime dell’inversione contabile nel campo di appalti e subappalti, nell’ambito del settore edile. Questa separazione è dovuta semplicemente al fatto che i servizi, che dal 01/01/2015 soggiaceranno al nuovo meccanismo, non sono assolutamente collegati al settore edile, ma devono essere individuati in senso oggettivo. Da ciò ne deriva che chiunque effettuerà una delle prestazioni elencate nella nuova disposizione nei confronti di un soggetto passivo IVA, dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, con l’annotazione «inversione contabile o reverse charge» e indicando gli estremi della nuova norma: “Prestazione senza addebito di IVA ai sensi dell’Art. 17, comma 6, lettera a-ter del DPR 633/72”. Così, per esempio, un’azienda o un professionista che affidano le pulizie dei propri uffici/negozi/stabilimenti a un’impresa specializzata, vedranno applicato dal prestatore il meccanismo dell’inversione contabile a nulla rilevando che l’impresa che pone in essere tale “attività” di pulizia la svolga in modo abituale, prevalente od occasionale. Si tratta, infatti, di prestazioni oggettivamente individuate e a nulla vale il fatto che essere rappresentino o meno l’unica attività svolta dal prestatore. Va da sé che il committente del servizio dovrà registrare la fattura ricevuta, e integrata con l’imposta determinata attraverso l’applicazione della corretta aliquota Iva, sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite applicando, inoltre, per quanto concerne l’Iva a credito, eventuali indetraibilità di carattere soggettivo od oggettivo. Per i contribuenti interessati dal nuovo regime è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (trimestrale/mensile). Il cessionario o il committente che non assolve l’imposta relativa ai beni o servizi cui si applica il meccanismo di sanzione contabile sarà «punito» con una sanzione amministrativa compresa fra il 100% ed il 200% dell’imposta, con un minimo di euro 258.
La stessa sanzione si applicherà anche al cedente o prestatore che ha addebitato l’imposta in fattura omettendone però il pagamento. In deroga alle disposizioni appena elencate, si prevede però che, anche se l’imposta è stata irregolarmente assolta dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore, la violazione è punibile con la sanzione pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta con un minimo di euro 258,00. Verranno ritenuti responsabili per il versamento delle sanzioni e dell’imposta entrambi i soggetti tenuti all’applicazione del reverse charge:
a) nel caso in cui il cedente o il prestatore abbia irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento (sanzione dal 100% al 200% dell’imposta); b) nel caso in cui l’imposta sia stata irregolarmente assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore (sanzione pari al 3% dell’imposta).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

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